Il concorso dei nonni e dei bisnonni nel mantenimento dei nipoti

L’art. 315 bis del codice civile prevede l’obbligo dei genitori di mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente i figli.
L’art. 316 del codice civile pone in capo ad entrambi i genitori la responsabilità di mantenere ed educare la prole.
L’art. 316 bis c.c. stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La norma attribuisce ai genitori, qualora si trovino in una condizione economica tale da non potere provvedere ai bisogni dei propri figli, il diritto di esigere dai propri ascendenti (nonni e  bisnonni) il mantenimento della prole.

Ma quando, esattamente, sussiste l’obbligo di concorso degli ascendenti?
Il Tribunale di Parma con la sentenza del 13/5/2014 ha previsto i seguenti casi:

  • impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori;
  • “l’oggettività” si ravvisa quando l’inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilità finanziaria, ad es. per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica;
  • omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori;
  • omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.

La previsione dell’art. 316 bis c.c. non ha natura sanzionatoria, bensì trova ragione nella solidarietà familiare e nella necessita di tutelare i figli minori.
L’obbligazione degli ascendenti è di tipo sussidiaria ed integrativa rispetto all’obbligazione dei genitori e può farsi ad essa ricorso soltanto quando entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti.
Il criterio della  sussidiarietà è stato stabilito dalla sentenza della Cassazione civile, sez. I, 30/09/2010, n. 20509:
“L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”.

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