Esecuzione Esattoriale

L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ESATTORIALE QUALE STRUMENTO DI TUTELA AVVERSO IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AI SENSI DELL’ART. 48 BIS E 72 BIS DEL DPR N. 602/1973.

A norma dell’art. 48 bis del DPR n.602/1973, le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di verificare, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (soglia soggetta alle variazioni di volta in volta stabilite dal legislatore), se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, l’Amministrazione non deve procedere al pagamento, segnalando tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Sulla scorta di tale verifica, l’agente della riscossione procederà con un atto di pignoramento di crediti, ai sensi degli artt. 48 bis e 72 bis del DPR n.602/1973, nei confronti della pubblica amministrazione impedendole di erogare le somme dovute al soggetto interessato.
Si tratta di un vero e proprio pignoramento presso terzi ove il creditore procedente è l’agente della riscossione, il titolo di credito è normalmente una cartella di pagamento derivante, ad esempio, dal mancato versamento di contributi previdenziali e/o oneri tributari di varia natura, il terzo pignorato è una pubblica amministrazione e lo svolgimento della procedura esecutiva si svolge in via meramente amministrativa e non al cospetto di un Giudice dell’Esecuzione.
In pratica, la pubblica amministrazione terza pignorata è tenuta ad eseguire, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, il pagamento delle somme sottoposte a pignoramento direttamente nei confronti dell’agente della riscossione senza che sia necessaria (come invece avviene in tutte le ordinarie procedure esecutive presso terzi) l’ordinanza di assegnazione del GE.
Non occorre, dunque, un provvedimento giurisdizionale affinchè il creditore procedente incassi le somme pignorate poiché l’assegnazione delle somme avviene ex lege.

Qualora il debitore esecutato ritenga di aver subito, illegittimamente ed ingiustamente, la procedura esecutiva intrapresa ai sensi degli artt. 48 bis e 72 bis del DPR n.602/1973 quale strumento di tutela ha a disposizione?
Ebbene, il soggetto che stia patendo ingiustamente gli effetti pregiudizievoli di detta procedura esecutiva potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente per proporre un atto di opposizione all’esecuzione esattoriale e potrà far valere sia i motivi di opposizione all’esecuzione previsti dall’art. 615 c.p.c. sia i motivi di opposizione agli atti esecutivi previsti dall’art. 617 c.p.c.-.
La possibilità per il debitore di fare valere, con ampio spettro, i motivi di illegittimità dell’esecuzione  costituisce un elemento di importante novità del nostro sistema giuridico nonchè di “apertura” verso le reali esigenze di tutela del cittadino contribuente.
Infatti, alla luce della nuova lettura costituzionalmente orientata dell’art. 57 del DPR 602/73, le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. sono ammesse anche rispetto all’esecuzione esattoriale ex art. 72 – bis del DPR 602/73.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.114 del 31.05.2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a) del DPR 602/73 proprio nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del DPR 602/73, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.-.
Inoltre, già precedentemente, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. III) con la sentenza n.9246 del 07.05.2015, ha ammesso la proponibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. ai sensi dell’art, 57, comma 1, lett. B) del DPR 602/73, avverso il pignoramento oltre che per i vizi suoi propri anche per far valere la nullità derivata, conseguente all’omessa notificazione degli atti presupposti e cioè della cartella di pagamento o dell’intimazione ad adempiere.
Precisato ciò, è opportuno, dunque, che l’opposizione all’esecuzione esattoriale sia proposta tempestivamente e con contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione ove naturalmente sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ovvero la verosimile fondatezza dei motivi di opposizione oltre che l’esistenza di un pregiudizio irreparabile che possa derivare dalla ordinaria durata del processo.
È consigliabile notificare l’opposizione all’esecuzione anche al terzo pignorato, benchè non faccia parte del procedimento di opposizione all’esecuzione, ciò per inibire al terzo di corrispondere le somme pignorate all’agente della riscossione prima ancora dell’eventuale ordinanza di sospensione dell’esecuzione.
L’amministrazione che ha subito il pignoramento dovrebbe tenere conto della moratoria di 120 giorni introdotta dall’art. 7, comma 1, lett. M del DL 70/2011 che, per ridurre il peso della burocrazia sui contribuenti, prevede che, in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno.

Il Giudice dell’esecuzione sarà competente, esclusivamente, per la fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione esattoriale ovvero dovrà decidere se sospendere o meno il pignoramento assegnando, dunque, alle parti il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Con l’ordinanza cautelare il G.E. disporrà anche sulle spese di lite della fase cautelare del giudizio.

L’eventuale giudizio di merito non deve riguardare la valutazione della fondatezza, nel merito, delle pretese creditorie azionate con l’opposto pignoramento ma, solo ed esclusivamente, la valutazione della fondatezza dei motivi di opposizione all’esecuzione già tutti rappresentati con l’opposizione all’esecuzione in quanto non integralmente e/o opportunamente valutati dal G.E.
La valutazione della fondatezza della pretesa creditoria sottesa al titolo sul quale l’esecuzione è stata basata spetta ad altro Giudice da individuare a seconda della tipologia del credito di cui trattasi.
In via esemplificativa, se il titolo di credito azionato con il pignoramento deriva da contributi previdenziali, la giurisdizione sussistente per stabilire se i contributi sono dovuti o meno è quella del Giudice del Lavoro, se si tratta, invece, di tributi la giurisdizione è quella della Commissione Tributaria.
Nell’opposizione all’esecuzione il Tribunale – dapprima nella fase cautelare in veste di Giudice dell’esecuzione e poi nella fase del merito come giudice ordinario – valuta, esclusivamente, la legittimità della procedura esecutiva ovvero se essa poteva o meno essere intrapresa.
Se con l’opposizione il debitore esecutato ottiene la sospensione del pignoramento non avrà, normalmente, interesse ad introdurre il giudizio di merito.
Tuttavia, qualora l’esecuzione non sia sospesa, in tutto o in parte (ai sensi dell’art. 624 c.p.c.) e quindi prosegua, sussiste l’interesse dell’opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito (cfr. infra multis (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014).
In questo caso, infatti, il giudizio di merito si pone come rimedio utile al debitore esecutato per ottenere la tutela del proprio diritto a non subire gli effetti di una esecuzione illegittima.
Nel giudizio di merito il debitore esecutato potrà chiedere, a titolo di risarcimento, la condanna dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 96, comma II, c.p.c. essendo funzionalmente competente sia sull’ “an” che sul “quantum”(liquidabile anche d’ufficio) soltanto il Giudice del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione (cfr. Cass. Civ. sez. III, 06.05.2010 n. 10960; Cass. Civ.  sez. III n. 1590 del 23.01.2013; Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21944).

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