L’eredità giacente e l’eredità vacante

L’eredità è considerata giacente dall’art. 528 cod. civ. quando i soggetti chiamati all’eredità non l’abbiano accettata e non abbiano conseguito il possesso dei beni ereditari.
La giurisprudenza ha affermato che la situazione di giacenza ricorre anche in caso di incertezza sull’esistenza di chiamati (cfr. Cass. n. 2069/1973; Cass. n. 3087/1987).
In tale ipotesi, dunque, il patrimonio ereditario è rimasto in un “limbo indefinito” e manca un soggetto che ne curi l’amministrazione e che ne garantisca la tutela giuridica.
Il legislatore si è, dunque, posto il problema di garantire la tutela del patrimonio ereditario c.d. giacente prevedendo la possibilità che venga nominato un Curatore dell’eredità giacente.
La funzione ed il compito del Curatore sarà, dunque, quello di gestire detto patrimonio nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione mortis causa e quello dell’eventuale accettazione dell’eredità.
La nomina del Curatore può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse compresi, dunque, i creditori del de cuius (ad es. l’Agenzia delle Entrate ed anche l’amministratore condominiale).
L’istanza per la nomina del Curatore deve essere presentata mediante ricorso ex art. 737 c.p.c. al Tribunale – sezione Volontaria Giurisdizione del luogo in cui si è aperta la successione ovvero il Tribunale del luogo dell’ultima residenza e/o domicilio del de cuius.
Il compito del Curatore è quello di amministrare e tutelare il patrimonio ereditario in attesa di comprendere se vi siano eventuali chiamati all’eredità.
Il Curatore dovrà, infatti, ricercare eventuali soggetti chiamati all’eredità invitandoli, nei modi di legge (mediante l’assegnazione del termine per l’accettazione dell’eredità), a prendere posizione rispetto alla loro chiamata all’eredità dichiarando se intendano accettarla o meno.
Infatti, potrebbe accadere che qualche successibile non sia a conoscenza dell’apertura della successione e della sua chiamata all’eredità.
Il Curatore dovrà, sotto la vigilanza del Tribunale, amministrare i beni del de cuius e quindi redigere un inventario dei beni, delle attività, delle passività ed elaborare un piano di pagamento dei debiti e rendere il conto della gestione.
Il Curatore potrà, anche, chiedere al Tribunale l’autorizzazione alla vendita dei beni del de cuius per provvedere al pagamento dei debiti ereditari.
Può accadere, inoltre, che l’eredità risulti vacante allorquando non esistano categorie di successibili o perché realmente inesistenti o perché tutti hanno rinunciato all’eredità.
È ricorrente l’ipotesi in cui i chiamati ad una eredità essenzialmente passiva, ovvero formata da sole esposizioni debitorie, dichiarino di rinunciare ad essa.
Infatti, colui che accetta l’eredità subentra al de cuius in tutte le sue situazioni giuridiche sia attive sia passive.
Nel caso di eredità vacante, il patrimonio ereditario va devoluto allo Stato ai sensi degli artt. 827 e 586 del codice civile, che acquista di diritto la proprietà dei beni del de cuius.
La competenza all’acquisizione dei beni immobili vacanti è della Direzione territoriale dell’Agenzia del Demanio che una volta informata provvederà a prenderne possesso dopo apposito sopralluogo secondo quanto prevede la Convenzione per l’erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato per il triennio 2017 – 2019 tra Ministero dell’Economia e Agenzia del Demanio, allegato A, n. 1.1. f).

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