Gratuito Patrocinio

Gratuito Patrocinio

Lo studio legale consente ai propri assistiti di essere rappresentati in giudizio con il patrocinio a spese dello stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile sia nel processo civile che nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

I due requisiti essenziali richiesti dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio sono:
1) le pretese fatte valere sia in via d’azione sia in via d’eccezione non devono essere manifestamente infondate;
2) il soggetto istante deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 (soglia verificabile in base alle possibili variazioni).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Tuttavia, si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Alla presentazione della domanda provvederà l’avvocato presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente che valuterà la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità.
Copia del provvedimento di ammissione sarà trasmessa all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

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